Testata Online Indipendente di Economia dedicata alla Concorrenza e al Mercato. Le principali sanzioni dell'AGCM in Italia e in Europa. La voce ai protagonisti.
lunedì 15 luglio 2013
venerdì 10 maggio 2013
L'Antitrust ha multato Telecom Italia per abuso di posizione
dominante nelle infrastrutture di rete con una sanzione complessiva di
103,794 milioni di euro. Telecom Italia, si legge in una nota
dell'Authority, «ha abusato, con due distinti comportamenti, della
posizione dominante detenuta nella fornitura dei servizi di accesso
all'ingrosso alla rete locale e alla banda larga, ostacolando
l'espansione dei concorrenti nei mercati dei servizi di telefonia vocale
e dell'accesso ad internet a banda larga».
L'Antitrust ha diffidato la
società dal ripetere in futuro tali comportamenti sanzionandola con una
multa complessiva di 103,794 milioni.
Immediata la reazione: Telecom, in una nota, dichiara che ha sempre
garantito la parità di accesso alla rete a tutti gli operatori. La
società annuncia che presenterà ricorso al Tar contro la sanzione da 103
milioni dell'Antitrust. A conferma di ciò, Telecom ha sottolineato che
«nei tre anni successivi all'introduzione del nuovo assetto si è
registrata la continua crescita delle quote di mercato» degli altri
operatori »sia nell'accesso fisso voce sia nel broadband».
Al termine dell'istruttoria avviata il 23 giugno 2010, l'Antitrust
ha stabilito che l'abuso di Telecom si è realizzato attraverso due
distinte condotte. Nel primo caso, si legge nella nota, la società ha
opposto ai concorrenti un numero "ingiustificatamente" elevato di
rifiuti di attivazione dei servizi all'ingrosso, i cosiddetti KO. "Dai
dati emersi nel corso dell'istruttoria - spiega l'Antitrust - risulta
che Telecom, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha trattato
gli ordinativi provenienti dagli altri operatori in modo discriminatorio
rispetto a quelli provenienti dalle proprie divisioni interne".
«Attraverso tali comportamenti - prosegue la nota - Telecom ha ostacolato
l'accesso dei concorrenti all'infrastruttura, sia nel caso della
fornitura di servizi su linea attiva, sia nel caso della fornitura di
servizi su linea non attiva. Ciò ha di fatto reso significativamente più
difficoltoso per gli altri operatori, il processo di attivazione dei
servizi di accesso alla rete rispetto alle divisioni interne di
Telecom».
Per questa infrazione l'Autorità ha deliberato una sanzione di
88,182 milioni, che tiene conto delle attenuanti riconosciute a Telecom
per le diverse attività avviate a partire dal 2009 per migliorare le
procedure di accesso ai concorrenti e delle perdite di esercizio e della
circostanza aggravante della recidiva (Telecom è stata già condannata
per abuso di posizione dominante in relazione a comportamenti
sostanzialmente escludenti).
Telecom ha inoltre attuato, spiega l'Antitrust, «una politica di scontistica alla
grande clientela business per il servizio di accesso al dettaglio alla
rete telefonica fissa, tale da non consentire a un concorrente,
altrettanto efficiente, di operare in modo redditizio e su base duratura
nel medesimo mercato». In sostanza Telecom, si legge, ha disegnato una
politica tariffaria per la grande clientela business contraddistinta,
quanto meno per il periodo 2009-2011, dalla capacità, dati i costi di
accesso alla rete praticati agli altri operatori, di comprimere i
margini dei concorrenti altrettanto efficienti, con effetti restrittivi
della concorrenza sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla
clientela non residenziale.
Gli sconti praticati alla clientela sono stati infatti indirizzati selettivamente ai
clienti che ricorrono a procedure di selezione del fornitore e che sono
collocati in aree aperte alla concorrenza, ove è disponibile il
servizio di accesso al tratto finale di rete verso il cliente
(cosiddetto unbundling del local loop).
L'analisi dell'Antitrust ha dimostrato che Telecom non sarebbe
stata in grado di offrire i servizi al dettaglio ai prezzi praticati
senza subire perdite se avesse sostenuto i costi all'ingrosso praticati
ai concorrenti. Per questa condotta l'Autorità ha deliberato una
sanzione di 15,612 milioni che tiene conto di un'aggravante connessa
alla recidiva, poiché Telecom è stata già condannata per abuso di
posizione dominante in relazione a comportamenti sostanzialmente
analoghi e, come attenuante, delle perdite in bilancio della società.
mercoledì 6 marzo 2013
L'Antitrust multa Microsoft per 561 milioni di euro
Per la Microsoft
è arrivata una nuova multa milionaria. La società fondata da Bill Gates
è stata nuovamente sanzionata dall'Antritrust di Bruxelles: dovrà
versare 561 milioni per avere disatteso gli impegni sulla libera scelta
dei browser.
Microsoft si era impegnata nel 2009, conclusa un'indagine della
Commissione Ue, a offrire la possibilità di scegliere quale software
utilizzare per navigare su internet dal proprio
computer. In seguito l'Antitrust aveva stabilito che tra maggio 2011 e
luglio 2012 la società era venuta meno agli impegni presi.
Joaquin Almunia, commissario alla Concorrenza, ha spiegato come la
"inchiesta sul sospetto di posizione dominante da parte di Microsoft sui
legami tra Internet Explorer e Windows" si è chiusa ed è stata seguita
da impegni presi dall'azienda. Che "vanno però mantenuti". E "se vengono
disattesi si verifica una seria violazione che va sanzionata di
conseguenza".
domenica 13 gennaio 2013
Agel: multa di 250 mila euro per vendita di integratori con diciture non autorizzate attraverso metodo piramidale
Una delle più gravi sanzioni inflitte dall’Antitrust nel 2012 riguarda Agel Italy Srl, una società specializzata nelle vendita di integratori alimentari e altri prodotti con un sistema di vendita piramidale.
La multa di 250.000 euro è però curiosamente sfuggita ai riflettori della stampa.
Agel Italy Srl, a differenza dei grandi gruppi
finiti sotto le forche caudine dell’Antitrust, non espone i propri
prodotti in supermercati, farmacie e para-farmacie, erboristerie o altri
pubblici esercizi, ma utilizza una rete di vendita informale. In questa
struttura chiunque può assumere il ruolo di distributore e fare
carriera, organizzando a sua volta una rete di venditori senza
affrontare investimenti paragonabili a quelli richiesti per l’apertura
di un esercizio.
Basta un po’ d’iniziativa, per organizzare incontri anche presso le
proprie abitazioni e vendere servizi o prodotti alimentari, piuttosto
che erboristici o cosmetici, o quant’altro. I guadagni sono
proporzionali al tipo di prodotto venduto ma anche al “livello”
raggiunto da ciascun distributore nella gerarchia dei venditori.
Si tratta di un sistema che
gli addetti ai lavori chiamano Multi-Level Marketing (MLM). Purtroppo
il metodo non è definito nella legislazione italiana, che tuttavia vieta
espressamente i sistemi di vendita basati sugli schemi piramidali –
noti anche come catene di Sant’Antonio – ove i guadagni derivano dal
reclutamento di altri soggetti, anziché dalla vendita vera e propria di
beni o servizi (1).
Senza dimenticare l’obbligo, per chiunque produca o commercializzi
prodotti alimentari (2), di registrarsi presso la ASL competente (3).
La prima censura dell’Antitrust riguarda il sistema
di vendita utilizzato da Agel Italy che – sulla base degli elementi e
dei dati raccolti – é basato sul reclutamento di altri consumatori,
destinati ad ampliare la rete di vendita sul modello di una struttura a
carattere piramidale.
Ma l’attenzione
delle Autorità, in particolare del Ministero della salute che ha
segnalato il caso, è stata sollecitata dalla presenza di claims
salutistici non autorizzati nel materiale promozionale degli integratori
alimentari firmati Agel:
- il prodotto denominato UMI contiene il fucoidan, una
sostanza estratta da un’alga giapponese che avrebbe rivelato in vitro
una probabile capacità di bloccare la proliferazione di cellule
cancerogene. Il prodotto dovrebbe in ogni caso venire sottoposto alla
legislazione sui medicinali, laddove si intendesse promuove una funzione
curativa,
- il prodotto HRT, che nella lista degli ingredienti riporta Pleurotus Ostreatus 45
(un fungo), L-carnitina, taurina, policosanolo e coenzima Q10, era
invece pubblicizzato come capace di stabilizzare il colesterolo ematico,
in assenza dei requisiti di legge.
L’Autorità Garante non ha ancora considerato queste
“voci nella rete”, le quali potrebbero venire inquadrate nel campo di
applicazione del regolamento claims (4), e assoggettate alla relativa
vigilanza, laddove qualificate come “informazione commerciale”.
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L'istruttoria dovra' concludersi entro il 31 ottobre 2014.