Poteri e procedure

Un’istruttoria in materia di pratiche commerciali scorrette può essere avviata dall’Autorità d’ufficio o a seguito di una segnalazione: la denuncia, che può essere fatta anche on-line, deve contenere le generalità del segnalante e individuare la pratica ritenuta contraria alle norme del Codice del consumo. Se l’Autorità decide di avviare il procedimento il denunciante ne sarà informato, con lettera o con pubblicazione di un avviso su internet qualora le segnalazioni siano numerose.

Le procedure sono disciplinate dal Regolamento deliberato dall’Autorità l’8 agosto 2012 e disponibile sul sito. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussista particolare urgenza.

In caso di accertamento di una pratica commerciale scorretta l’Autorità, al termine dell’istruttoria, diffida i responsabili dal continuare a porla in essere e può infliggere una sanzione pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 di euro, in considerazione della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali suscettibili di pregiudicare la sicurezza dei minori o che, riguardando prodotti pericolosi, omettano di specificarlo, la sanzione minima non può essere inferiore a 50.000 euro.
Per la pubblicità ingannevole e comparativa, al termine dell’istruttoria avviata d’ufficio o su segnalazione, le sanzioni previste, in caso di accertamento dell’ingannevolezza, vanno da 5.000 a 500.000 euro.

L’Autorità, oltre a sanzionare, nel caso accerti un comportamento illecito  può anche imporre la pubblicazione della propria delibera o di una dichiarazione rettificativa, a spese dell’impresa, sui mezzi ritenuti più idonei. Nei casi di particolare urgenza, qualora si ritenga che nelle more del procedimento possano prodursi effetti gravi ed irreparabili, l’Autorità può sospendere provvisoriamente in via cautelativa la pratica scorretta o il messaggio ingannevole (art. 27, comma 3, del Codice del consumo e art. 8, comma 3, del Dlgs. n. 145/2007).

La legge prevede che nelle ipotesi di non manifesta gravità e scorrettezza della pratica le imprese possano presentare impegni idonei a porre fine all’infrazione (art. 27, comma 7, del Codice del consumo e art. 8, comma 7, del Dlgs. n. 145/2007). Di fronte ad un comportamento scorretto, inoltre, l’Autorità può anche tentare una moral suasion, invitando l’impresa a rimuovere i comportamenti oggetto di contestazione.

In materia di clausole vessatorie, l’Autorità, agendo d’ufficio o su denuncia, può accertare la vessatorietà delle clausole. Al termine dell’istruttoria, l’Autorità adotta un provvedimento pubblicato, anche per estratto, sul suo sito e su quello dell’operatore che ha adottato la clausola ritenuta vessatoria, nonché comunicato con ogni mezzo ritenuto opportuno per informare i consumatori.
L’Autorità può comminare sanzioni pecuniarie nel caso in cui il professionista non fornisca le informazioni richieste o le stesse non siano veritiere, nonché in caso di inottemperanza del professionista all’obbligo di pubblicazione del provvedimento che ha accertato la vessatorietà delle clausole.
 

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