Un’istruttoria in materia di pratiche commerciali scorrette può
essere avviata dall’Autorità d’ufficio o a seguito di una segnalazione:
la denuncia, che può essere fatta anche on-line, deve contenere le
generalità del segnalante e individuare la pratica ritenuta contraria
alle norme del Codice del consumo.
Se l’Autorità decide di avviare il procedimento il denunciante ne sarà
informato, con lettera o con pubblicazione di un avviso su internet
qualora le segnalazioni siano numerose.
Le procedure sono disciplinate
dal Regolamento deliberato dall’Autorità l’8 agosto 2012 e disponibile sul sito. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione
provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussista
particolare urgenza.
In caso di accertamento di una pratica commerciale scorretta
l’Autorità, al termine dell’istruttoria, diffida i responsabili dal
continuare a porla in essere e può infliggere una sanzione pecuniaria da
5.000 a 5.000.000 di euro, in considerazione della gravità e della
durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali suscettibili
di pregiudicare la sicurezza dei minori o che, riguardando prodotti
pericolosi, omettano di specificarlo, la sanzione minima non può essere
inferiore a 50.000 euro.
Per la pubblicità ingannevole e comparativa, al termine
dell’istruttoria avviata d’ufficio o su segnalazione, le sanzioni
previste, in caso di accertamento dell’ingannevolezza, vanno da 5.000 a
500.000 euro.
L’Autorità, oltre a sanzionare, nel caso accerti un comportamento
illecito può anche imporre la pubblicazione della propria delibera o di
una dichiarazione rettificativa, a spese dell’impresa, sui mezzi
ritenuti più idonei. Nei casi di particolare urgenza, qualora si ritenga
che nelle more del procedimento possano prodursi effetti gravi ed
irreparabili, l’Autorità può sospendere provvisoriamente in via
cautelativa la pratica scorretta o il messaggio ingannevole (art. 27,
comma 3, del Codice del consumo e art. 8, comma 3, del Dlgs. n. 145/2007).
La legge prevede che nelle ipotesi di non manifesta gravità e
scorrettezza della pratica le imprese possano presentare impegni idonei a
porre fine all’infrazione (art. 27, comma 7, del Codice del consumo e
art. 8, comma 7, del Dlgs. n. 145/2007). Di fronte ad un comportamento scorretto, inoltre, l’Autorità può anche tentare una moral suasion, invitando l’impresa a rimuovere i comportamenti oggetto di contestazione.
In materia di clausole vessatorie, l’Autorità, agendo d’ufficio o su
denuncia, può accertare la vessatorietà delle clausole. Al termine
dell’istruttoria, l’Autorità adotta un provvedimento pubblicato, anche
per estratto, sul suo sito e su quello dell’operatore che ha adottato la
clausola ritenuta vessatoria, nonché comunicato con ogni mezzo ritenuto
opportuno per informare i consumatori.
L’Autorità può comminare sanzioni pecuniarie nel caso in cui il
professionista non fornisca le informazioni richieste o le stesse non
siano veritiere, nonché in caso di inottemperanza del professionista
all’obbligo di pubblicazione del provvedimento che ha accertato la
vessatorietà delle clausole.
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