venerdì 10 maggio 2013

L'Antitrust ha multato Telecom Italia per abuso di posizione dominante nelle infrastrutture di rete con una sanzione complessiva di 103,794 milioni di euro. Telecom Italia, si legge in una nota dell'Authority, «ha abusato, con due distinti comportamenti, della posizione dominante detenuta nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete locale e alla banda larga, ostacolando l'espansione dei concorrenti nei mercati dei servizi di telefonia vocale e dell'accesso ad internet a banda larga». 

L'Antitrust ha diffidato la società dal ripetere in futuro tali comportamenti sanzionandola con una multa complessiva di 103,794 milioni. 

Immediata la reazione: Telecom, in una nota, dichiara che ha sempre garantito la parità di accesso alla rete a tutti gli operatori. La società annuncia che presenterà ricorso al Tar contro la sanzione da 103 milioni dell'Antitrust. A conferma di ciò, Telecom ha sottolineato che «nei tre anni successivi all'introduzione del nuovo assetto si è registrata la continua crescita delle quote di mercato» degli altri operatori »sia nell'accesso fisso voce sia nel broadband».
Al termine dell'istruttoria avviata il 23 giugno 2010, l'Antitrust ha stabilito che l'abuso di Telecom si è realizzato attraverso due distinte condotte. Nel primo caso, si legge nella nota, la società ha opposto ai concorrenti un numero "ingiustificatamente" elevato di rifiuti di attivazione dei servizi all'ingrosso, i cosiddetti KO. "Dai dati emersi nel corso dell'istruttoria - spiega l'Antitrust - risulta che Telecom, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha trattato gli ordinativi provenienti dagli altri operatori in modo discriminatorio rispetto a quelli provenienti dalle proprie divisioni interne".

«Attraverso tali comportamenti - prosegue la nota - Telecom ha ostacolato l'accesso dei concorrenti all'infrastruttura, sia nel caso della fornitura di servizi su linea attiva, sia nel caso della fornitura di servizi su linea non attiva. Ciò ha di fatto reso significativamente più difficoltoso per gli altri operatori, il processo di attivazione dei servizi di accesso alla rete rispetto alle divisioni interne di Telecom».

Per questa infrazione l'Autorità ha deliberato una sanzione di 88,182 milioni, che tiene conto delle attenuanti riconosciute a Telecom per le diverse attività avviate a partire dal 2009 per migliorare le procedure di accesso ai concorrenti e delle perdite di esercizio e della circostanza aggravante della recidiva (Telecom è stata già condannata per abuso di posizione dominante in relazione a comportamenti sostanzialmente escludenti).

Telecom ha inoltre attuato, spiega l'Antitrust, «una politica di scontistica alla grande clientela business per il servizio di accesso al dettaglio alla rete telefonica fissa, tale da non consentire a un concorrente, altrettanto efficiente, di operare in modo redditizio e su base duratura nel medesimo mercato». In sostanza Telecom, si legge, ha disegnato una politica tariffaria per la grande clientela business contraddistinta, quanto meno per il periodo 2009-2011, dalla capacità, dati i costi di accesso alla rete praticati agli altri operatori, di comprimere i margini dei concorrenti altrettanto efficienti, con effetti restrittivi della concorrenza sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla clientela non residenziale.

Gli sconti praticati alla clientela sono stati infatti indirizzati selettivamente ai clienti che ricorrono a procedure di selezione del fornitore e che sono collocati in aree aperte alla concorrenza, ove è disponibile il servizio di accesso al tratto finale di rete verso il cliente (cosiddetto unbundling del local loop).

L'analisi dell'Antitrust ha dimostrato che Telecom non sarebbe stata in grado di offrire i servizi al dettaglio ai prezzi praticati senza subire perdite se avesse sostenuto i costi all'ingrosso praticati ai concorrenti. Per questa condotta l'Autorità ha deliberato una sanzione di 15,612 milioni che tiene conto di un'aggravante connessa alla recidiva, poiché Telecom è stata già condannata per abuso di posizione dominante in relazione a comportamenti sostanzialmente analoghi e, come attenuante, delle perdite in bilancio della società.

mercoledì 6 marzo 2013

L'Antitrust multa Microsoft per 561 milioni di euro


Per la Microsoft è arrivata una nuova multa milionaria. La società fondata da Bill Gates è stata nuovamente sanzionata dall'Antritrust di Bruxelles: dovrà versare 561 milioni per avere disatteso gli impegni sulla libera scelta dei browser.

Microsoft si era impegnata nel 2009, conclusa un'indagine della Commissione Ue, a offrire la possibilità di scegliere quale software utilizzare per navigare su internet dal proprio computer. In seguito l'Antitrust aveva stabilito che tra maggio 2011 e luglio 2012 la società era venuta meno agli impegni presi.

Joaquin Almunia, commissario alla Concorrenza, ha spiegato come la "inchiesta sul sospetto di posizione dominante da parte di Microsoft sui legami tra Internet Explorer e Windows" si è chiusa ed è stata seguita da impegni presi dall'azienda. Che "vanno però mantenuti". E "se vengono disattesi si verifica una seria violazione che va sanzionata di conseguenza".

domenica 13 gennaio 2013

Agel: multa di 250 mila euro per vendita di integratori con diciture non autorizzate attraverso metodo piramidale


Una delle più gravi sanzioni inflitte dall’Antitrust nel 2012 riguarda Agel Italy Srl, una società specializzata nelle vendita di integratori alimentari e altri prodotti con un sistema di vendita piramidale.
La multa di 250.000 euro è però curiosamente sfuggita ai riflettori della stampa.

Agel Italy Srl, a differenza dei grandi gruppi finiti sotto le forche caudine dell’Antitrust, non espone i propri prodotti in supermercati, farmacie e para-farmacie, erboristerie o altri pubblici esercizi, ma utilizza una rete di vendita informale. In questa struttura chiunque può assumere il ruolo di distributore e fare carriera, organizzando a sua volta una rete di venditori senza affrontare investimenti paragonabili a quelli richiesti per l’apertura di un esercizio.

Basta un po’ d’iniziativa, per organizzare incontri anche presso le proprie abitazioni e vendere servizi o prodotti alimentari, piuttosto che erboristici o cosmetici, o quant’altro. I guadagni sono proporzionali al tipo di prodotto venduto ma anche al “livello” raggiunto da ciascun distributore nella gerarchia dei venditori.

Si tratta di un sistema che gli addetti ai lavori chiamano Multi-Level Marketing (MLM). Purtroppo il metodo non è definito nella legislazione italiana, che tuttavia vieta espressamente i sistemi di vendita basati sugli schemi piramidali – noti anche come catene di Sant’Antonio – ove i guadagni derivano dal reclutamento di altri soggetti, anziché dalla vendita vera e propria di beni o servizi (1).
Senza dimenticare l’obbligo, per chiunque produca o commercializzi prodotti alimentari (2), di registrarsi presso la ASL competente (3).

La prima censura dell’Antitrust riguarda il sistema di vendita utilizzato da Agel Italy che – sulla base degli elementi e dei dati raccolti – é basato sul reclutamento di altri consumatori, destinati ad ampliare la rete di vendita sul modello di una struttura a carattere piramidale.

Ma l’attenzione delle Autorità, in particolare del Ministero della salute che ha segnalato il caso, è stata sollecitata dalla presenza di claims salutistici non autorizzati nel materiale promozionale degli integratori alimentari firmati Agel:
- il prodotto denominato UMI contiene il fucoidan, una sostanza estratta da un’alga giapponese che avrebbe rivelato in vitro una probabile capacità di bloccare la proliferazione di cellule cancerogene. Il prodotto dovrebbe in ogni caso venire sottoposto alla legislazione sui medicinali, laddove si intendesse promuove una funzione curativa,
- il prodotto HRT, che nella lista degli ingredienti riporta Pleurotus Ostreatus 45 (un fungo), L-carnitina, taurina, policosanolo e coenzima Q10, era invece pubblicizzato come capace di stabilizzare il colesterolo ematico, in assenza dei requisiti di legge.

L’Autorità Garante non ha ancora considerato queste “voci nella rete”, le quali potrebbero venire inquadrate nel campo di applicazione del regolamento claims (4), e assoggettate alla relativa vigilanza, laddove qualificate come “informazione commerciale”.

venerdì 21 dicembre 2012

Apple e le garanzie in Italia, un'altra multa dall'Antitrust

Non si può certo definire un regalo quello che l'autorità Antitrust italiana ha piazzato sotto l'albero di Cupertino giusto in tempo per la notte di Natale. Nonostante da almeno un mese Apple si sia adeguata alle leggi italiane sulle garanzie, in un comunicato diramato poco fa, l'AGCM ha comunicato la chiusura di un procedimento di inottemperanza, affibbiando all'azienda una multa da 200.000 euro.

È la conclusione (si spera) di una telenovela cominciata esattamente un anno fa, il 21 dicembre 2011, quando l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana stabilì di sanzionare Apple con l'accusa di pratiche scorrette a danno dei consumatori, per un totale di 900.000 euro

La questione aveva a che fare con le garanzie: negli Stati Uniti la legge prevede un anno di garanzia gratuita, le leggi italiane (ed europee) invece ne prevedono due. Secondo l'antitrust Apple aveva approfittato della mancanza di informazione sulle normative per vendere ai clienti italiani un'estensione della garanzia, inducendoli sostanzialmente a pagare anche per una garanzia che sarebbe spettata loro di diritto.

Apple aveva fatto subito ricorso al Tar. Nonostante il ricorso fosse stato bocciato , per diversi mesi l'azienda calforniana ha continuato a tenere negli Apple Store i pacchetti del programma di estensione delle garanzie AppleCare Protection Plan , facendo infuriare le associazioni di consumatori e guadagnandosi un richiamo ufficiale da parte di un commissario europeo.

Lo scorso novembre, infine, Apple ha ceduto alle pressioni dell'Antitrust , provvedendo a ritirare dai negozi italiani i pacchetti APP, e ad adeguare le informazioni riportate sul sito web di APP alle leggi vigenti nell'Unione Europea. Pur riconoscendo l'adempimento di Apple a quanto prescritto nel dicembre 2011, l'antitrust ha giustamente deciso di non sorvolare sui lunghi mesi in cui Apple ha sostanzialmente fatto spallucce, nella speranza che il Tar accettasse il suo ricorso.

Dal 28 marzo di quest’anno fino al 10 novembre il gruppo non ha sostanzialmente tenuto conto del precedente provvedimento dell’Autorità” si legge nel comunicato ufficiale “Il 21 dicembre dello scorso anno Apple era stata infatti multata con sanzioni per 900mila euro in quanto aveva dato informazioni insufficienti e confusorie ai consumatori sulla garanzia biennale di conformità da parte del venditore, ne aveva ostacolato l’esercizio limitandosi a riconoscere la sola garanzia del produttore di un anno e aveva indotto in confusione gli acquirenti inducendoli a sottoscrivere un contratto aggiuntivo che si sovrapponeva in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo. Oltre alle multe, il provvedimento dava tempo al gruppo di adeguarsi alle norme del Codice del Consumo entro il 28 marzo.”

I 200.000 euro di multa dovranno essere pagati da tre gruppi legati a Apple: Apple Sales International (120.000 euro), Apple Italia S.r.l (40.000) e Apple Retail Italia S.r.l (40.000). Il caso italiano è piuttosto unico nel suo genere, e secondo alcune associazioni di consumatori potrebbe rappresentare un utile precedente per risolvere controversie analoghe in altri paesi UE.

mercoledì 5 dicembre 2012

Dall’Antitrust UE maxi-multa al cartello delle Tv

Philips, LG Electronics, Samsung ed altre cinque aziende sono state accusate di fare cartello e sanzionate dall’Antitrust UE. Multa di 1.47 miliardi di euro. Ancora nessuna decisione su Google
L’Antitrust europeo ha deciso per il pugno duro contro il cartello delle Tv e dei monitor. Philips, LG Electronics, Samsung ed altre tre aziende sono state accusate di fare cartello e di aver fissato i prezzi di Tv e monitor a tubo catodico per un decennio.  sanzionate dall’Antitrust UE. La multa è da record: 1.47 miliardi di euro in tutto. La commissione europea ha comminato la sanzione più alta, pari a 313.4 milioni di euro, alla danese Philips. LG Electronics ha ricevuto la seconda sanzione per entità:  295.6 milioni di euro.

L’authority ha poi sanzionato Panasonic per 157.5 milioni di euro, Samsung SDI per 150.8 milioni di euro, Toshiba per 28 milioni di euro e la francese Technicolor per altri 38.6 milioni di euro. Sono state comminate multe miniori anche a due joint venture di Panasonic. La taiwanese Chunghwa Picture Tubes aveva dato la “soffiata” sul cartello di TV e dei monitor computer, evitando così la multa.

Secondo l’Antitrust UE erano stati messi illecitamente in piedi due cartelli, uno sulle TV ed uno sui monitor per computer che operavano a livello globale nella decade fra il 1996 e il 2006, periodo durante il quale i manager fissavano i prezzi e dividevano le quote di mercato ai “green meetings”, cosiddetti perché terminavano con immancabili partiti a golf.

Questi cartelli per i tubi a raggio catodico sono ‘cartelli da manuale‘: racchiudono tutte le peggiori caratteristiche dei comportamenti anti-competitivi, rigoramente proibiti per le aziende che fanno business in Europa,” ha stignatizzato in una nota il commissario alla competizione UE, Joaquin Almunia.
Almunia ha spiegato che le violazioni hanno arrecato danno ai consumatori visto che gli svhermi di questa tipologia detenevano dal 50 al 70% del prezzo dei monitor Pc. Da anni sono stati sostituiti da tecnologie più avanzate come gli schermi Liquid-crystal display (LCD), display al plasma e organic light-emitting diodes (OLED).

I regolatori Antitrust non hanno invece ancora preso nessuna decisione in merito a Google. Lo ha affermato il commissario Antitrust Joaquim Almunia, spiegando che i colloqui continuano.

giovedì 9 agosto 2012

Ferrovie dello Stato, multa di 300mila euro per ostacolo ad Arenaways

Una multa da 300 milioni di euro per avere ostacolato l’accesso di un concorrente. E’ questa la decisione dell’Antitrust, secondo cui le Ferrovie dello Stato hanno tentato di ostacolare l’ingresso di Arenaways sul mercato del trasporto ferroviario passeggeri. L’Autorità, che ha deciso di comminare sanzioni per 300mila euro, ha diffidato il gruppo dal mettere in atto in futuro comportamenti analoghi, che mettono a rischio ogni tentativo di apertura del mercato. Una cifra che tuttavia, secondo il presidente del Codacons Carlo Rienzi, ”appare del tutto iniqua e sproporzionata in difetto rispetto al reale danno subito dagli utenti”.

L’abuso è stato commesso tra il 2009 e il 2010, al momento dell’entrata in vigore della normativa finalizzata a contemperare le esigenze di liberalizzazione del trasporto ferroviario passeggeri e il mantenimento dell’equilibrio economico dei contratti di servizio stipulati per la prestazione dei servizi sussidiati. E il primo provvedimento emanato in materia dal regolatore è stata la decisione dell’Ursf (l’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari istituito per gestire i rapporti tra il gestore della rete e le imprese ferroviarie) di negare ad Arenaways le fermate intermedie, perchè avrebbero compromesso l’equilibrio dei contratti di servizio.

Secondo quanto ricostruito dagli uffici dell’Antitrust, l’obiettivo di impedire l’attività di Arenaways sulla tratta Torino-Milano è stato realizzato dal gruppo Fs mediante una serie di azioni delle proprie controllate. In particolare Rfi, società che gestisce la rete ferroviaria, ha adottato comportamenti dilatori rispetto alla richiesta di assegnazione delle tracce avanzata da Arenaways, che hanno portato a un ritardo di oltre 18 mesi nel consentire l’accesso a un’infrastruttura essenziale. Le tracce richieste per la prima volta nell’aprile 2008 sono state ottenute da Arenaways solo a novembre 2010, peraltro senza fermate intermedie, sulla base della decisione dell’Ursf. Per questa infrazione l’Autorità ha sanzionato le società Ferrovie dello Stato e Rfi per 100mila euro.

Le società diffondono una nota dove si legge: “Trenitalia e RFI confermano la piena correttezza del proprio operato e formulano la più ampia riserva di valutazione del provvedimento, ivi inclusa l’iniziativa di ricorso”.

martedì 12 ottobre 2010

“Non rinunciare al piacere della tavola! Kilocal nel mirino Antitrust


“Non rinunciare al piacere della tavola! Kilocal, preso dopo un pasto abbondante, riduce le calorie e sgonfia la pancia”. 

Questo messaggio  pubblicitario è  stato  ritenuto ingannevole dall’Antitrust che ha condannato la società Pool Pharma a pagare una multa di 200 mila euro. 

L’aspetto paradossale della storia è che per due anni milioni di italiani hanno visto spot e ascoltato messaggi di un integratore alimentare spacciato come dimagrante, ma solo poche migliaia sanno di essere stati ingannati. 

La notizia della condanna infatti è stata ripresa da 4-5 siti internet, qualche blog e dall’agenzia stampa Help-consumatori.

I direttori delle riviste, dei programmi televisivi e dei quotidiani che in due anni hanno mandato  in onda 8.975 spot (332 in Rai, 744 in Mediaset, 1188 a La 7 e 6711 su tv private),377 annunci radio e oltre 200 pagine su quotidiani e riviste  come La Stampa , Il Giornale,  Gente, Gioia, non hanno ritenuto opportuno informare i lettori e gli ascoltatori. Vergogna! 

Il motivo di questa censura è probabilmente collegato ai lauti contratti pubblicitari  firmati in passato dagli editori con  Pool Pharma e a quelli che verranno siglati nei prossimi mesi. Questi rapporti commerciali probabilmente favoriscono una politica di riguardo nei confronti della società per cui è meglio non  dire  ai propri lettori e ascoltatori che Kilocal non è un dimagrante come dice, ma un semplice integratore alimentare. Possiamo anche ipotizzare che il successo di Kilocal sia basato sulle bugie, ma questo non va detto.  

L’affermazione può sembrare  sconveniente ma  basta sfogliare le sentenze contro Kilocal degli ultimi anni per rendersi conto che dal 2002 ad oggi  il prodotto ha collezionato 4 censure per motivi analoghi.
Nel 2002 l’Antitrust condanna  lo slogan in cui si diceva che“basta una pillola: di  Kilokal per sconfiggere il grasso”.
Nel 2003 Kilokal  nuova  censura dell’Antitrust perché l’integratore veniva descritto come “la compressa del dopopasto”, che ha la proprietà di eliminare le calorie in eccesso prima che si depositino sotto forma di grassi “.
Nel 2004 Il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria ritiene ingannevoli le parole  di uno spot  che invitava  gli ascoltatori a  “Non rinunciare al piacere della tavola, Kilokal preso dopo i pasti… riduce le calorie”.
Nonostante l’esistenza di un curriculum così ricco  e interessante, il mondo dei media ha bucato la notizia. La fragilità di una categoria professionale si misura anche da questi piccoli aspetti.

Roberto La Pira

--------------------------------------

Il parere dell’avvocato 

Migliaia di passaggi, in radio e TV: “Non rinunciare al piacere della tavola! Kilocal, preso dopo un pasto abbondante, riduce le calorie e sgonfia la pancia. Kilocal, meno grassi, meno zuccheri. Kilocal, da PoolPharma in farmacia”.

E poi comunicati stampa, a seguire il sito web che celebrava “le compresse del dopo pasto per concedersi qualche peccato di gola”. “KILOCAL 2 compresse dopo i pasti RIDUCE LE CALORIE … 1 compressa – calorie”. Queste pastiglie miracolose non sono vendute al circo né al negozio degli scherzi, si noti bene, ma in farmacia.

Messaggi inaccettabili che l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm) ha analizzato con scrupolo, nel corso di una lunga istruttoria in cui la difesa di PoolPharma è giunta ad affermare – per mezzo di uno specialista in Gastroenterologia, endoscopia digestiva e scienza dell’alimentazione – che la sinergia delle azioni svolte dai principi nutrizionali contenuti in Kilocal può … “rendere la dieta meno gravosa psicologicamente”.

Ma non si tratta né di una pastiglia miracolosa, né di uno psicofarmaco o una droga: più semplicemente, un integratore alimentare. Incredibile vero?
La segnalazione è stata inviata all’Antitrust sia dai consumatori sia  dalla società Aboca: perché questi comportamenti danneggiano tutti, a partire dalle imprese che lavorano con serietà e impegno nel settore erboristico e degli integratori, applicando rigorosi protocolli anche per quanto attiene alle modalità di comunicazione.

La questione “Kilocal” tra l’altro non è nuova. Già nel 2004 aveva richiamato l’attenzione del Gran Giurì dello IAP (Istituto di autodisciplina pubblicitaria) che aveva sottolineato la necessità di non presentare questo tipo di prodotti come “escamotage per lasciarsi andare all’edonismo alimentare”.
L’Agcm ha a sua volta sottolineato che “in tutti i messaggi si lascia intendere, sia attraverso affermazione esplicite che con l’ausilio di immagini di pietanze particolarmente caloriche, che anche senza sottoporsi a restrizioni alimentari e in caso di eccessi alimentari il prodotto consenta di per sé di contrastare l’assorbimento di grassi e zuccheri in modo certo, inducendo, pertanto, i destinatari a comportamenti alimentari che si possono rivelare scorretti, come messo in rilievo dallo stesso ministero della Salute.”

La  sentenza ricorda che trattandosi di un semplice integratore alimentare “il prodotto ….. può svolgere funzione di mero coadiuvante nel controllo del peso, attività che, oltretutto, può essere esplicata solo utilizzando lo stesso in abbinamento ad una dieta ipocalorica e conducendo uno stile di vita sano che includa attività fisica. Pertanto, risulta priva di fondamento l’indicazione che compare nei messaggi volta a correlare l’impiego del prodotto ad una riduzione di calorie, lasciando intendere che si tratti di un effetto certo e sistematico conseguente all’assunzione di ogni compressa”. Il consumatore può essere indotto a fare una scelta con aspettative erronee circa l’efficacia e il risultati del prodotto.

Dario Dongo


mercoledì 15 ottobre 2008

L'Antitrust ha multato per 1,1 milioni di euro l'Enel Energia

L'Antitrust ha multato per 1,1 milioni di euro l'Enel Energia per «pratiche commerciali scorrette» nel passaggio di clienti domestici dal mercato vincolato a quello libero e «nell'acquisizione di clienti sul mercato del gas, mediante l'attivazione di forniture di energia elettrica e/o di gas non richieste» e, ancora, per aver «ostacolato l'esercizio del diritto di ripensamento». 

Lo si legge in una nota del Garante che spiega come siano, inoltre, state «adottate anche procedure di marketing aggressive e dichiarate ingannevoli le campagne pubblicitarie "Bioraria" e "Vantaggio 5+1". Multa di 100 mila euro anche a Enel spa, ritenuta responsabile in qualità di committente degli spot televisivi.

Secondo l'Antitrust, Enel Energia ha messo in atto pratiche commerciali scorrette nel passaggio di clienti in regime di cosiddetta "Maggior Tutela al Mercato Libero dell'energia elettrica" e nell'attivazione non richiesta di una fornitura di gas naturale. La società ha messo in atto pratiche commerciali aggressive attivando forniture di luce e gas non richieste, esigendone, in alcuni casi, il pagamento, imponendo ostacoli all'esercizio del diritto di ripensamento e adottando procedure di marketing aggressive.

Enel Energia, inoltre, per le offerte commerciali riguardanti entrambi i servizi di fornitura di elettricità e gas, ha fornito ai consumatori indicazioni non rispondenti al vero, inesatte, incomplete. Enel Energia ha anche omesso di fornire, attraverso i canali di vendita (call center e agenti) notizie rilevanti sull'attività svolta, le condizioni di mercato e di fruibilità delle offerte, le modalità di conclusione del contratto.

L'istruttoria era stata avviata il 21 febbraio 2008, dopo che numerosi consumatori avevano segnalato di aver contestato alla società Enel Energia l'attivazione di forniture di energia elettrica e/o di gas, da essi mai richieste o rispetto alle quali era stato tempestivamente esercitato, senza successo, il diritto di ripensamento o il diritto di recesso.