Testata Online Indipendente di Economia dedicata alla Concorrenza e al Mercato. Le principali sanzioni dell'AGCM in Italia e in Europa. La voce ai protagonisti.
lunedì 15 luglio 2013
venerdì 10 maggio 2013
L'Antitrust ha multato Telecom Italia per abuso di posizione
dominante nelle infrastrutture di rete con una sanzione complessiva di
103,794 milioni di euro. Telecom Italia, si legge in una nota
dell'Authority, «ha abusato, con due distinti comportamenti, della
posizione dominante detenuta nella fornitura dei servizi di accesso
all'ingrosso alla rete locale e alla banda larga, ostacolando
l'espansione dei concorrenti nei mercati dei servizi di telefonia vocale
e dell'accesso ad internet a banda larga».
L'Antitrust ha diffidato la
società dal ripetere in futuro tali comportamenti sanzionandola con una
multa complessiva di 103,794 milioni.
Immediata la reazione: Telecom, in una nota, dichiara che ha sempre
garantito la parità di accesso alla rete a tutti gli operatori. La
società annuncia che presenterà ricorso al Tar contro la sanzione da 103
milioni dell'Antitrust. A conferma di ciò, Telecom ha sottolineato che
«nei tre anni successivi all'introduzione del nuovo assetto si è
registrata la continua crescita delle quote di mercato» degli altri
operatori »sia nell'accesso fisso voce sia nel broadband».
Al termine dell'istruttoria avviata il 23 giugno 2010, l'Antitrust
ha stabilito che l'abuso di Telecom si è realizzato attraverso due
distinte condotte. Nel primo caso, si legge nella nota, la società ha
opposto ai concorrenti un numero "ingiustificatamente" elevato di
rifiuti di attivazione dei servizi all'ingrosso, i cosiddetti KO. "Dai
dati emersi nel corso dell'istruttoria - spiega l'Antitrust - risulta
che Telecom, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha trattato
gli ordinativi provenienti dagli altri operatori in modo discriminatorio
rispetto a quelli provenienti dalle proprie divisioni interne".
«Attraverso tali comportamenti - prosegue la nota - Telecom ha ostacolato
l'accesso dei concorrenti all'infrastruttura, sia nel caso della
fornitura di servizi su linea attiva, sia nel caso della fornitura di
servizi su linea non attiva. Ciò ha di fatto reso significativamente più
difficoltoso per gli altri operatori, il processo di attivazione dei
servizi di accesso alla rete rispetto alle divisioni interne di
Telecom».
Per questa infrazione l'Autorità ha deliberato una sanzione di
88,182 milioni, che tiene conto delle attenuanti riconosciute a Telecom
per le diverse attività avviate a partire dal 2009 per migliorare le
procedure di accesso ai concorrenti e delle perdite di esercizio e della
circostanza aggravante della recidiva (Telecom è stata già condannata
per abuso di posizione dominante in relazione a comportamenti
sostanzialmente escludenti).
Telecom ha inoltre attuato, spiega l'Antitrust, «una politica di scontistica alla
grande clientela business per il servizio di accesso al dettaglio alla
rete telefonica fissa, tale da non consentire a un concorrente,
altrettanto efficiente, di operare in modo redditizio e su base duratura
nel medesimo mercato». In sostanza Telecom, si legge, ha disegnato una
politica tariffaria per la grande clientela business contraddistinta,
quanto meno per il periodo 2009-2011, dalla capacità, dati i costi di
accesso alla rete praticati agli altri operatori, di comprimere i
margini dei concorrenti altrettanto efficienti, con effetti restrittivi
della concorrenza sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla
clientela non residenziale.
Gli sconti praticati alla clientela sono stati infatti indirizzati selettivamente ai
clienti che ricorrono a procedure di selezione del fornitore e che sono
collocati in aree aperte alla concorrenza, ove è disponibile il
servizio di accesso al tratto finale di rete verso il cliente
(cosiddetto unbundling del local loop).
L'analisi dell'Antitrust ha dimostrato che Telecom non sarebbe
stata in grado di offrire i servizi al dettaglio ai prezzi praticati
senza subire perdite se avesse sostenuto i costi all'ingrosso praticati
ai concorrenti. Per questa condotta l'Autorità ha deliberato una
sanzione di 15,612 milioni che tiene conto di un'aggravante connessa
alla recidiva, poiché Telecom è stata già condannata per abuso di
posizione dominante in relazione a comportamenti sostanzialmente
analoghi e, come attenuante, delle perdite in bilancio della società.
mercoledì 6 marzo 2013
L'Antitrust multa Microsoft per 561 milioni di euro
Per la Microsoft
è arrivata una nuova multa milionaria. La società fondata da Bill Gates
è stata nuovamente sanzionata dall'Antritrust di Bruxelles: dovrà
versare 561 milioni per avere disatteso gli impegni sulla libera scelta
dei browser.
Microsoft si era impegnata nel 2009, conclusa un'indagine della
Commissione Ue, a offrire la possibilità di scegliere quale software
utilizzare per navigare su internet dal proprio
computer. In seguito l'Antitrust aveva stabilito che tra maggio 2011 e
luglio 2012 la società era venuta meno agli impegni presi.
Joaquin Almunia, commissario alla Concorrenza, ha spiegato come la
"inchiesta sul sospetto di posizione dominante da parte di Microsoft sui
legami tra Internet Explorer e Windows" si è chiusa ed è stata seguita
da impegni presi dall'azienda. Che "vanno però mantenuti". E "se vengono
disattesi si verifica una seria violazione che va sanzionata di
conseguenza".
domenica 13 gennaio 2013
Agel: multa di 250 mila euro per vendita di integratori con diciture non autorizzate attraverso metodo piramidale
Una delle più gravi sanzioni inflitte dall’Antitrust nel 2012 riguarda Agel Italy Srl, una società specializzata nelle vendita di integratori alimentari e altri prodotti con un sistema di vendita piramidale.
La multa di 250.000 euro è però curiosamente sfuggita ai riflettori della stampa.
Agel Italy Srl, a differenza dei grandi gruppi
finiti sotto le forche caudine dell’Antitrust, non espone i propri
prodotti in supermercati, farmacie e para-farmacie, erboristerie o altri
pubblici esercizi, ma utilizza una rete di vendita informale. In questa
struttura chiunque può assumere il ruolo di distributore e fare
carriera, organizzando a sua volta una rete di venditori senza
affrontare investimenti paragonabili a quelli richiesti per l’apertura
di un esercizio.
Basta un po’ d’iniziativa, per organizzare incontri anche presso le
proprie abitazioni e vendere servizi o prodotti alimentari, piuttosto
che erboristici o cosmetici, o quant’altro. I guadagni sono
proporzionali al tipo di prodotto venduto ma anche al “livello”
raggiunto da ciascun distributore nella gerarchia dei venditori.
Si tratta di un sistema che
gli addetti ai lavori chiamano Multi-Level Marketing (MLM). Purtroppo
il metodo non è definito nella legislazione italiana, che tuttavia vieta
espressamente i sistemi di vendita basati sugli schemi piramidali –
noti anche come catene di Sant’Antonio – ove i guadagni derivano dal
reclutamento di altri soggetti, anziché dalla vendita vera e propria di
beni o servizi (1).
Senza dimenticare l’obbligo, per chiunque produca o commercializzi
prodotti alimentari (2), di registrarsi presso la ASL competente (3).
La prima censura dell’Antitrust riguarda il sistema
di vendita utilizzato da Agel Italy che – sulla base degli elementi e
dei dati raccolti – é basato sul reclutamento di altri consumatori,
destinati ad ampliare la rete di vendita sul modello di una struttura a
carattere piramidale.
Ma l’attenzione
delle Autorità, in particolare del Ministero della salute che ha
segnalato il caso, è stata sollecitata dalla presenza di claims
salutistici non autorizzati nel materiale promozionale degli integratori
alimentari firmati Agel:
- il prodotto denominato UMI contiene il fucoidan, una
sostanza estratta da un’alga giapponese che avrebbe rivelato in vitro
una probabile capacità di bloccare la proliferazione di cellule
cancerogene. Il prodotto dovrebbe in ogni caso venire sottoposto alla
legislazione sui medicinali, laddove si intendesse promuove una funzione
curativa,
- il prodotto HRT, che nella lista degli ingredienti riporta Pleurotus Ostreatus 45
(un fungo), L-carnitina, taurina, policosanolo e coenzima Q10, era
invece pubblicizzato come capace di stabilizzare il colesterolo ematico,
in assenza dei requisiti di legge.
L’Autorità Garante non ha ancora considerato queste
“voci nella rete”, le quali potrebbero venire inquadrate nel campo di
applicazione del regolamento claims (4), e assoggettate alla relativa
vigilanza, laddove qualificate come “informazione commerciale”.
venerdì 21 dicembre 2012
Apple e le garanzie in Italia, un'altra multa dall'Antitrust
Non si può certo definire un regalo quello che l'autorità Antitrust italiana
ha piazzato sotto l'albero di Cupertino giusto in tempo per la notte di
Natale. Nonostante da almeno un mese Apple si sia adeguata alle leggi
italiane sulle garanzie, in un comunicato diramato poco fa, l'AGCM ha comunicato la chiusura di un procedimento di inottemperanza, affibbiando all'azienda una multa da 200.000 euro.
È
la conclusione (si spera) di una telenovela cominciata esattamente un
anno fa, il 21 dicembre 2011, quando l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato italiana stabilì di sanzionare Apple con
l'accusa di pratiche scorrette a danno dei consumatori, per un totale di 900.000 euro .
La questione aveva a che fare con le garanzie:
negli Stati Uniti la legge prevede un anno di garanzia gratuita, le
leggi italiane (ed europee) invece ne prevedono due. Secondo l'antitrust
Apple aveva approfittato della mancanza di informazione sulle normative
per vendere ai clienti italiani un'estensione della garanzia,
inducendoli sostanzialmente a pagare anche per una garanzia che sarebbe
spettata loro di diritto.
Apple aveva fatto subito ricorso al Tar. Nonostante il ricorso fosse stato bocciato
, per diversi mesi l'azienda calforniana ha continuato a tenere
negli Apple Store i pacchetti del programma di estensione delle garanzie
AppleCare Protection Plan , facendo infuriare le associazioni di consumatori e guadagnandosi un richiamo ufficiale da parte di un commissario europeo.
Lo scorso novembre, infine, Apple ha ceduto alle pressioni dell'Antitrust , provvedendo a ritirare dai negozi italiani i pacchetti APP, e ad adeguare le informazioni riportate sul sito web
di APP alle leggi vigenti nell'Unione Europea. Pur riconoscendo
l'adempimento di Apple a quanto prescritto nel dicembre 2011,
l'antitrust ha giustamente deciso di non sorvolare sui lunghi mesi in
cui Apple ha sostanzialmente fatto spallucce, nella speranza che il Tar
accettasse il suo ricorso.
“Dal 28 marzo di quest’anno fino al
10 novembre il gruppo non ha sostanzialmente tenuto conto del precedente
provvedimento dell’Autorità” si legge nel comunicato ufficiale “Il
21 dicembre dello scorso anno Apple era stata infatti multata con
sanzioni per 900mila euro in quanto aveva dato informazioni
insufficienti e confusorie ai consumatori sulla garanzia biennale di
conformità da parte del venditore, ne aveva ostacolato l’esercizio
limitandosi a riconoscere la sola garanzia del produttore di un anno e
aveva indotto in confusione gli acquirenti inducendoli a sottoscrivere
un contratto aggiuntivo che si sovrapponeva in parte alla garanzia
legale gratuita prevista dal Codice del Consumo. Oltre alle multe, il
provvedimento dava tempo al gruppo di adeguarsi alle norme del Codice
del Consumo entro il 28 marzo.”
I 200.000 euro di multa dovranno essere pagati da tre gruppi legati a Apple: Apple Sales International (120.000 euro), Apple Italia S.r.l (40.000) e Apple Retail Italia S.r.l
(40.000). Il caso italiano è piuttosto unico nel suo genere, e secondo
alcune associazioni di consumatori potrebbe rappresentare un utile
precedente per risolvere controversie analoghe in altri paesi UE.
mercoledì 5 dicembre 2012
Dall’Antitrust UE maxi-multa al cartello delle Tv
L’Antitrust europeo ha deciso per il pugno duro contro il cartello
delle Tv e dei monitor. Philips, LG Electronics, Samsung ed altre tre
aziende sono state accusate di fare cartello e di aver fissato i prezzi di Tv e monitor a tubo catodico per un decennio. sanzionate dall’Antitrust UE. La multa è da record: 1.47 miliardi di euro in tutto. La commissione europea ha comminato la sanzione più alta, pari a 313.4 milioni di euro, alla danese Philips. LG Electronics ha ricevuto la seconda sanzione per entità: 295.6 milioni di euro.
L’authority ha poi sanzionato Panasonic per 157.5 milioni di euro, Samsung SDI per 150.8 milioni di euro, Toshiba
per 28 milioni di euro e la francese Technicolor per altri 38.6 milioni
di euro. Sono state comminate multe miniori anche a due joint venture
di Panasonic. La taiwanese Chunghwa Picture Tubes aveva dato la
“soffiata” sul cartello di TV e dei monitor computer, evitando così la
multa.
Secondo l’Antitrust UE erano stati messi illecitamente in piedi due
cartelli, uno sulle TV ed uno sui monitor per computer che operavano a
livello globale nella decade fra il 1996 e il 2006, periodo durante il
quale i manager fissavano i prezzi e dividevano le quote di mercato ai
“green meetings”, cosiddetti perché terminavano con immancabili partiti a
golf.
“Questi cartelli per i tubi a raggio catodico sono ‘cartelli da manuale‘: racchiudono tutte le peggiori caratteristiche dei comportamenti anti-competitivi, rigoramente proibiti per le aziende che fanno business in Europa,” ha stignatizzato in una nota il commissario alla competizione UE, Joaquin Almunia.
Almunia ha spiegato che le violazioni hanno arrecato danno ai
consumatori visto che gli svhermi di questa tipologia detenevano dal 50
al 70% del prezzo dei monitor Pc. Da anni sono stati sostituiti da tecnologie più avanzate come gli schermi Liquid-crystal display (LCD), display al plasma e organic light-emitting diodes (OLED).
I regolatori Antitrust non hanno invece ancora preso nessuna decisione in merito a Google. Lo ha affermato il commissario Antitrust Joaquim Almunia, spiegando che i colloqui continuano.
giovedì 9 agosto 2012
Ferrovie dello Stato, multa di 300mila euro per ostacolo ad Arenaways
Una multa da 300 milioni di euro per avere ostacolato l’accesso di un concorrente. E’ questa la decisione dell’Antitrust, secondo cui le Ferrovie dello Stato hanno tentato di ostacolare l’ingresso di Arenaways
sul mercato del trasporto ferroviario passeggeri. L’Autorità, che ha
deciso di comminare sanzioni per 300mila euro, ha diffidato il gruppo
dal mettere in atto in futuro comportamenti analoghi, che mettono a
rischio ogni tentativo di apertura del mercato. Una cifra che tuttavia,
secondo il presidente del Codacons Carlo Rienzi, ”appare del tutto iniqua e sproporzionata in difetto rispetto al reale danno subito dagli utenti”.
L’abuso
è stato commesso tra il 2009 e il 2010, al momento dell’entrata in
vigore della normativa finalizzata a contemperare le esigenze di
liberalizzazione del trasporto ferroviario passeggeri e il mantenimento
dell’equilibrio economico dei contratti di servizio stipulati per la
prestazione dei servizi sussidiati. E il primo provvedimento emanato in
materia dal regolatore è stata la decisione dell’Ursf (l’Ufficio per la
Regolazione dei Servizi Ferroviari istituito per gestire i rapporti tra
il gestore della rete e le imprese ferroviarie) di negare ad Arenaways
le fermate intermedie, perchè avrebbero compromesso l’equilibrio dei
contratti di servizio.
Secondo quanto ricostruito dagli uffici dell’Antitrust, l’obiettivo di impedire l’attività di Arenaways sulla tratta Torino-Milano
è stato realizzato dal gruppo Fs mediante una serie di azioni delle
proprie controllate. In particolare Rfi, società che gestisce la rete
ferroviaria, ha adottato comportamenti dilatori rispetto alla richiesta
di assegnazione delle tracce avanzata da Arenaways, che hanno portato a
un ritardo di oltre 18 mesi nel consentire l’accesso a un’infrastruttura
essenziale. Le tracce richieste per la prima volta nell’aprile 2008
sono state ottenute da Arenaways solo a novembre 2010, peraltro senza
fermate intermedie, sulla base della decisione dell’Ursf. Per questa
infrazione l’Autorità ha sanzionato le società Ferrovie dello Stato e
Rfi per 100mila euro.
Le società diffondono una nota dove si
legge: “Trenitalia e RFI confermano la piena correttezza del proprio
operato e formulano la più ampia riserva di valutazione del
provvedimento, ivi inclusa l’iniziativa di ricorso”.
martedì 12 ottobre 2010
“Non rinunciare al piacere della tavola! Kilocal nel mirino Antitrust
“Non rinunciare al piacere della tavola! Kilocal, preso dopo un pasto
abbondante, riduce le calorie e sgonfia la pancia”.
Questo messaggio
pubblicitario è stato ritenuto ingannevole dall’Antitrust che ha
condannato la società Pool Pharma a pagare una multa di 200 mila euro.
L’aspetto paradossale della storia è che per due anni milioni di
italiani hanno visto spot e ascoltato messaggi di un integratore
alimentare spacciato come dimagrante, ma solo poche migliaia sanno di
essere stati ingannati.
La notizia della condanna infatti è stata
ripresa da 4-5 siti internet, qualche blog e dall’agenzia stampa Help-consumatori.
I direttori delle riviste, dei programmi televisivi e dei quotidiani
che in due anni hanno mandato in onda 8.975 spot (332 in Rai, 744 in
Mediaset, 1188 a La 7 e 6711 su tv private),377 annunci radio e oltre
200 pagine su quotidiani e riviste come La Stampa , Il Giornale,
Gente, Gioia, non hanno ritenuto opportuno informare i lettori e gli
ascoltatori. Vergogna!
Il motivo di questa censura è probabilmente collegato ai lauti contratti pubblicitari
firmati in passato dagli editori con Pool Pharma e a quelli che
verranno siglati nei prossimi mesi. Questi rapporti commerciali
probabilmente favoriscono una politica di riguardo nei confronti della
società per cui è meglio non dire ai propri lettori e ascoltatori che
Kilocal non è un dimagrante come dice, ma un semplice integratore
alimentare. Possiamo anche ipotizzare che il successo di Kilocal sia
basato sulle bugie, ma questo non va detto.
L’affermazione può
sembrare sconveniente ma basta sfogliare le sentenze contro Kilocal
degli ultimi anni per rendersi conto che dal 2002 ad oggi il prodotto
ha collezionato 4 censure per motivi analoghi.
Nel 2002 l’Antitrust condanna lo slogan in cui si diceva che“basta una pillola: di Kilokal per sconfiggere il grasso”.
Nel 2002 l’Antitrust condanna lo slogan in cui si diceva che“basta una pillola: di Kilokal per sconfiggere il grasso”.
Nel
2003 Kilokal nuova censura dell’Antitrust perché l’integratore veniva
descritto come “la compressa del dopopasto”, che ha la proprietà di
eliminare le calorie in eccesso prima che si depositino sotto forma di
grassi “.
Nel 2004 Il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria
ritiene ingannevoli le parole di uno spot che invitava gli
ascoltatori a “Non rinunciare al piacere della tavola, Kilokal preso
dopo i pasti… riduce le calorie”. Nonostante l’esistenza di un curriculum così ricco e interessante, il mondo dei media ha bucato la notizia. La fragilità di una categoria professionale si misura anche da questi piccoli aspetti.
Roberto La Pira
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Il parere dell’avvocato
Migliaia di passaggi, in radio e TV: “Non
rinunciare al piacere della tavola! Kilocal, preso dopo un pasto
abbondante, riduce le calorie e sgonfia la pancia. Kilocal, meno grassi,
meno zuccheri. Kilocal, da PoolPharma in farmacia”.
E poi comunicati stampa, a seguire il sito web che celebrava “le compresse del dopo pasto per concedersi qualche peccato di gola”. “KILOCAL 2 compresse dopo i pasti RIDUCE LE CALORIE … 1 compressa – calorie”. Queste pastiglie miracolose non sono vendute al circo né al negozio degli scherzi, si noti bene, ma in farmacia.
Messaggi inaccettabili che l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm) ha analizzato con scrupolo, nel corso di una lunga istruttoria in cui la difesa di PoolPharma è giunta ad affermare – per mezzo di uno specialista in Gastroenterologia, endoscopia digestiva e scienza dell’alimentazione – che la sinergia delle azioni svolte dai principi nutrizionali contenuti in Kilocal può … “rendere la dieta meno gravosa psicologicamente”.
Ma non si tratta né di una pastiglia miracolosa, né di uno psicofarmaco o una droga: più semplicemente, un integratore alimentare. Incredibile vero?
La segnalazione è stata inviata all’Antitrust sia dai consumatori sia dalla società Aboca: perché questi comportamenti danneggiano tutti, a partire dalle imprese che lavorano con serietà e impegno nel settore erboristico e degli integratori, applicando rigorosi protocolli anche per quanto attiene alle modalità di comunicazione.
La questione “Kilocal” tra l’altro non è nuova. Già nel 2004 aveva richiamato l’attenzione del Gran Giurì dello IAP (Istituto di autodisciplina pubblicitaria) che aveva sottolineato la necessità di non presentare questo tipo di prodotti come “escamotage per lasciarsi andare all’edonismo alimentare”.
L’Agcm ha a sua volta sottolineato che “in tutti i messaggi si lascia intendere, sia attraverso affermazione esplicite che con l’ausilio di immagini di pietanze particolarmente caloriche, che anche senza sottoporsi a restrizioni alimentari e in caso di eccessi alimentari il prodotto consenta di per sé di contrastare l’assorbimento di grassi e zuccheri in modo certo, inducendo, pertanto, i destinatari a comportamenti alimentari che si possono rivelare scorretti, come messo in rilievo dallo stesso ministero della Salute.”
La sentenza ricorda che trattandosi di un semplice integratore alimentare “il prodotto ….. può svolgere funzione di mero coadiuvante nel controllo del peso, attività che, oltretutto, può essere esplicata solo utilizzando lo stesso in abbinamento ad una dieta ipocalorica e conducendo uno stile di vita sano che includa attività fisica. Pertanto, risulta priva di fondamento l’indicazione che compare nei messaggi volta a correlare l’impiego del prodotto ad una riduzione di calorie, lasciando intendere che si tratti di un effetto certo e sistematico conseguente all’assunzione di ogni compressa”. Il consumatore può essere indotto a fare una scelta con aspettative erronee circa l’efficacia e il risultati del prodotto.
Dario Dongo
mercoledì 15 ottobre 2008
L'Antitrust ha multato per 1,1 milioni di euro l'Enel Energia
L'Antitrust ha multato per 1,1 milioni di euro l'Enel Energia per
«pratiche commerciali scorrette» nel passaggio di clienti domestici dal
mercato vincolato a quello libero e «nell'acquisizione di clienti sul
mercato del gas, mediante l'attivazione di forniture di energia
elettrica e/o di gas non richieste» e, ancora, per aver «ostacolato
l'esercizio del diritto di ripensamento».
Lo si legge in una nota del
Garante che spiega come siano, inoltre, state «adottate anche procedure
di marketing aggressive e dichiarate ingannevoli le campagne
pubblicitarie "Bioraria" e "Vantaggio 5+1". Multa di 100 mila euro
anche a Enel spa, ritenuta responsabile in qualità di committente degli
spot televisivi.
Secondo l'Antitrust, Enel Energia ha messo in atto
pratiche commerciali scorrette nel passaggio di clienti in regime di
cosiddetta "Maggior Tutela al Mercato Libero dell'energia elettrica" e
nell'attivazione non richiesta di una fornitura di gas naturale. La
società ha messo in atto pratiche commerciali aggressive attivando
forniture di luce e gas non richieste, esigendone, in alcuni casi, il
pagamento, imponendo ostacoli all'esercizio del diritto di ripensamento e
adottando procedure di marketing aggressive.
Enel Energia, inoltre,
per le offerte commerciali riguardanti entrambi i servizi di fornitura
di elettricità e gas, ha fornito ai consumatori indicazioni non
rispondenti al vero, inesatte, incomplete. Enel Energia ha anche omesso
di fornire, attraverso i canali di vendita (call center e agenti)
notizie rilevanti sull'attività svolta, le condizioni di mercato e di
fruibilità delle offerte, le modalità di conclusione del contratto.
L'istruttoria
era stata avviata il 21 febbraio 2008, dopo che numerosi consumatori
avevano segnalato di aver contestato alla società Enel Energia
l'attivazione di forniture di energia elettrica e/o di gas, da essi mai
richieste o rispetto alle quali era stato tempestivamente esercitato,
senza successo, il diritto di ripensamento o il diritto di recesso.
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L'istruttoria dovra' concludersi entro il 31 ottobre 2014.